Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende uniformare la disciplina attualmente vigente in materia di attività dei praticanti avvocati al contesto normativo comunitario e alla soppressione della figura del procuratore legale operato con l'ormai lontana legge n. 27 del 1997.
      Come è noto, tali giovani professionisti, trascorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati, possono entro certi limiti iniziare a esercitare l'attività forense davanti ai tribunali. In realtà, ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934 n. 36, le limitazioni al libero patrocinio appaiono oramai troppo stringenti e in gran parte anacronistiche.
      Si tratta, infatti, di limitazioni operanti su più piani: di ordine temporale, in quanto ai giovani avvocati non è consentito esercitare tale patrocinio per più di sei anni, decorrenti dal primo giorno del secondo anno di iscrizione nel registro dei praticanti; di ordine territoriale, dovendo l'attività essere esercitata nei soli tribunali compresi nel distretto di corte d'appello ove si trova il consiglio dell'ordine di appartenenza; di competenza, poiché, a parte il settore penale - per il quale in questa sede non si ritiene urgente intervenire normativamente - il patrocinio dei giovani avvocati in campo civile è riservato alle cause davanti al giudice di pace e al tribunale monocratico soltanto per specifiche tipologie di controversie ed entro troppo ristretti limiti di valore.
      L'intervento normativo che si propone intende, quindi, rimuovere la maggior parte di queste limitazioni, inserendo il giovane avvocato a pieno titolo nella realtà professionale.

 

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